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Partita IVA

La pubblicazione della partita IVA sul sito web, in particolare sull'home page, è resa obbligatoria dall'art. 2250 c.c. è confermato, successivamente, art. 35 D.P.R. 633/1972, poi modificato dall'art. 2 D.P.R. 404/2001.

Con riferimento all'inadempienza dell'art. 2250 c.c., troviamo espressa la la sanzione amministrativa nell'art. 2630 c.c. che recita:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Art. 2630 c.c.
Dati da pubblicare

Come accade per la partita IVA, l'art. 2250 del Codice Civile impone alle società di capitali di pubblicare, all'interno dei propri atti e comunicazioni (tra cui, quindi, il sito internet), le proprie informazioni legali.

I dati da pubblicare li troviamo direttamente nell'articolo qui riportato.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 2630 c.c.

Nel caso di mancata pubblicazione dei dati interviene l'art. 2630 sopra citato che ci informa sulla sanzione amministrativa in caso di inadempimento.

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Il trattamento dei dati personali è normato dal D.Lgs 196/2003 che regola la riservatezza dei dati personali che gli utenti possono dare alla società tramite il sito web. In particolare il decreto impone di richiedere, prima dell'effettiva trasmissione dei dati, un consenso informato da parte dell'utente circa i diritti ad esso spettanti. Vale la pena di citare, in questa sede, gli artt. 7 e 13 del suddetto decreto, che spiccano per rilevanza all'interno del codice della privacy.

L'art. 161 del D.Lgs 196/03 ci informa inoltre delle sanzioni in caso di inadempienza, in capo al responsabile del trattamento dei dati.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 161 D.Lgs 196/03
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